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Condizioni contratto

Informativa e richiesta consenso al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/2003) Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di trattamento dei dati personali), Il venditore AUTO OFFICINA INTERNAZIONALE di Masiero & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro-tempore (d’ora innanzi anche la Società), con la presente Le fornisce l’informativa e richiede il consenso al trattamento del Suoi Dati Personali, come definiti dall’articolo 4, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 196/2003.

  1. Fonti di raccolta dei Dati Personali e finalità di trattamento

I Dati Personali potranno essere raccolti dalla Società, nel corso del rapporto con Lei instaurato per la sottoscrizione del contratto di compravendita di un autoveicolo/motoveicolo.

Le finalità per le quali i Suoi Dati Personali sono trattati sono le seguenti:

a) finalità di gestione operativa, strettamente funzionali alla conclusione ed esecuzione del contratto, nonché finalità a queste strettamente connesse, collegate, derivate e strumentali, ivi compresa quella di monitoraggio del grado di soddisfazione della clientela e quella assicurativa e di recupero del credito;

b) finalità di marketing, commerciali e promozionali inerenti eventi/campagne pubblicitarie e promozionali sui prodotti e/o servizi offerti, realizzate direttamente dalla Società o realizzate attraverso l’opera di Società specializzate esterne, dirette ad informare su iniziative promozionali di vendita attraverso interviste, lettere, telefono, sistemi automatizzati di chiamata ex articolo 130 del D. Lgs. 196/2003 (anche tramite invio di posta elettronica, Telefax, SMS, MMS, ecc.).

c) finalità di rilevazione del grado di consenso della clientela sui prodotti e/o servizi offerti, in relazione all’analisi delle abitudini e scelte di acquisto dei clienti, nonché all’effettuazione di indagini di mercato, realizzate direttamente dalla Società, oppure per suo conto da Società specializzate esterne.

  1. Modalità del trattamento dei dati

I trattamento dei Dati Personali avviene con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o, comunque, automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, in ogni caso, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

  1. Conferimento dei dati

Ferma restando l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei Dati Personali, per le finalità indicate al paragrafo 1. lettera a) è obbligatorio, poiché, in difetto, la Società si troverà nella impossibilità, totale o parziale, di dar corso ai rapporti contrattuali, mentre è facoltativo relativamente alle finalità di cui al paragrafo 1. lettera b) e paragrafo 1. lettera c); pertanto non sussistono conseguenze in caso di Suo rifiuto al conferimento, se non l’impossibilità di informarLa sui prodotti e/o servizi offerti o su iniziative promozionali di vendita.

  1. Comunicazione dei Dati Personali

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge, tutti i Dati Personali raccolti ed elaborati per le finalità di cui al paragrafo 1. potranno essere comunicati per le suddette finalità a:

  • Società fornitrici di servizi nel settore automobilistico;
  • Concessionari di veicoli, Officine Autorizzate;
  • Società assicurative;
  • Società di recupero credito;
  • Organismi di controllo e certificazione contabile;
  • Agenzie di organizzazione di eventi o campagne pubblicitarie;
  • Società specializzate nell’informazione commerciale (attraverso interviste, lettere, telefono, sistemi automatizzati di chiamata ex articolo 130 del D. Lgs. 196/2003, ecc.), Società specializzate nella rilevazione del grado di consenso, analisi delle abitudini di consumo della clientela e indagini di mercato;
  • Soggetti che possono venirne a conoscenza, in qualità di Responsabili o Incaricati del Titolare, quali il personale appartenente agli uffici amministrativi e commerciali.
  1. Titolare e responsabile del trattamento

La informiamo che il Titolare del trattamento è il venditore AUTO OFFICINA INTERNAZIONALE di Masiero & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Via IV Novem-bre,14, Telefono 049629173, Telefax 0498933881, E-mail info@internazionaleauto.com. Responsabile del trattamento è il Sig./la Sig.ra , reperibile ai recapiti della Società sopra indicati, a cui Lei può rivolgersi per far valere i diritti di cui all’articolo 7 e seguenti del D. Lgs. 196/2003, tra cui, si rammenta il diritto di ottenere l’aggiornamento dei propri dati, la correzione, la cancellazione, la trasforma-zione in forma anonima, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano. L’elenco aggiornato dei Responsabili e Incaricati del trattamento, ai quali vengono comunicati i Dati Personali, è disponibile presso la sede legale della Società sopra indicata. Il sottoscritto dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 23 del D. Lgs. 196/2003, di aver ricevuto l’informativa e di:

1./b) esprimere il proprio consenso, corrispondente al trattamento dei propri dati, anche ai sensi dell’articolo 130 del D. Lgs. 196/2003 (ovvero tramite invio di posta elettronica, Telefax, SMS, MMS, ecc.) ed alla comunicazione degli stessi ai soggetti indicati nell’informativa al paragrafo 4., per le finalità di cui al paragrafo 1., lettera b): finalità di marketing, commerciali e promozionali.

1./c) esprimere il proprio consenso, corrispondente al trattamento dei propri dati, al fine della comunicazione degli stessi ai soggetti indicati nell’informativa, per le finalità di cui al paragrafo 1., lettera c): finalità di rilevazione del grado di consenso, analisi delle abitudini di consumo della clientela e indagini di mercato.

Condizioni Generali di Vendita (Consumatore)

Art. 1 Oggetto

1.1 Le presenti condizioni generali non pregiudicano la validità e l’efficacia delle disposizioni di legge vigenti poste a tutela del consumatore (Codice del Consumo) e si applicano unicamente al contratto di compravendita relativo a veicoli già immatricolati al momento dell’acquisto.

1.2 Il contratto cui si applicano queste Condizioni Generali di Vendita, ha ad oggetto il trasferimento della proprietà del veicolo già immatricolato, secondo le condizioni riportate nella proposta di Vendita.

Il Venditore si obbliga a consegnare all’acquirente il veicolo conforme alla Dichiarazione di conformità.

Art. 2 Consegna

2.1 Appena il veicolo è pronto per la consegna il Venditore avvisa l’Acquirente (avvenuto approntamento).

2.2 La consegna avviene presso il punto di vendita al pubblico del Venditore entro la data indicata nel contratto. Al termine di consegna si applica una tolleranza di 10 giorni; allo scadere di questo termine di tolleranza l’Acquirente ha diritto di recedere dal contratto con comunicazione scritta al Venditore; il mancato rispetto dei termini di consegna e di tolleranza per cause di forza maggiore (quali, ad esempio, sommosse popolari, calamità naturali, restrizioni di licenze di importazione, sospensione/interruzione nei trasporti, interruzioni di lavoro o agitazioni sindacali che ritardino il processo di appron-tamento) non costituisce inadempimento, anche per gli effetti dell’art. 1218 codice civile, secondo cui il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

2.3 L’Acquirente si obbliga a ritirare il bene oggetto della compravendita entro 7 giorni dalla conclusione della procedura di accettazione del bene, formalizzata dalla redazione del documento Verifica funzionalità. Trascorso tale termine si applica al Venditore l’art. 1768 codice civile, secondo cui il depositario deve usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia. Se il deposito è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore.

2.4 In caso di mancato accordo sulle condizioni di funzionalità degli equipaggiamenti del veicolo, e sulle eventuali azioni correttive, l’Acquirente ha facoltà di recedere dal contratto; tale decisione sarà riportata sul verbale di accettazione e sottoscritta da entrambe le parti; il Venditore rimborserà la caparra, di cui al successivo Art. 3 entro 10 giorni dalla sottoscrizione del verbale di accettazione del bene.

2.5 In caso di ritardata consegna del bene per cause di forza maggiore, il Venditore comunica per iscritto all’acquirente le cause specifiche che hanno determinato il ritardo, ed indica in ogni caso il termine massimo ulteriore entro cui lo stesso sarà consegnato.

Art. 3 Prezzi, caparre, pagamenti

3.1 Per prezzo contrattuale si intende il prezzo riportato dalla proposta di Vendita , comprensivo dell’IVA, nonché delle spese di trasporto, Le spese per la trascrizione al PRA, oltre alle imposte locali se non diversamente riportato nella proposta di vendita, sono a carico dell’Acquirente insieme alla tassa di possesso del veicolo , l’assicurazione obbligatoria RCA ed eventuali aggravi di tributi esistenti o tributi intervenuti dopo la data della sottoscrizione del contratto. Il prezzo resta perciò invariato sino alla consegna del veicolo, fatta salva la riserva di conferma della valutazione dell’eventuale permuta di cui alla lettera C) della proposta di Vendita.

3.2 Quando a parziale pagamento dell’autoveicolo siano trasferiti al Venditore uno o più veicoli usati, il valore ad esso/i riconosciuto è definito secondo quanto indicato nella proposta di Vendita. (proposta di valutazione dell’usato) e nel rispetto del successivo art. 6.

3.3 L’Acquirente accompagna la sottoscrizione del presente contratto con il versamento della caparra confirmatoria in esso indicata, di cui il contratto stesso costituisce quietanza, che può ammontare sino ad un massimo pari al 15% del prezzo contrattuale, non produce frutti a favore dell’Acquirente, ed è soggetta all’art. 1385 codice civile, secondo cui se al momento della conclusione del contratto una parte dà all’altra, a titolo di caparra, una somma di denaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta. Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l’altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l’ha ricevuta, l’altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra. Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l’esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali.

3.4 Al momento dell’adempimento da parte dell’Acquirente, la caparra confirmatoria viene imputata al pagamento del prezzo.

3.5 L’Acquirente dovrà provvedere al pagamento del saldo prima della conclusione della procedura di accettazione del bene come condizione per la consegna dello stesso. Quando il pagamento non è effettuato entro questo termine, l’Acquirente è considerato inadempiente.

3.6 L’acquirente versa il saldo del prezzo alla sede del Venditore per contanti nei limiti dei provvedimenti legislativi di volta in volta in vigore per tale tipo di pagamento.. Quando il Venditore accetta in pagamento assegni (bancari o circolari) o bonifici bancari, il saldo si intende effettuato solo quando il Venditore riceve dalla banca comunicazione del loro buon esito. Quest’ultima regola vale anche per il versamento della caparra confirmatoria.

3.7 Quando l’Acquirente presenta, tramite il venditore una proposta di finanziamento totale o parziale del prezzo del veicolo/, il pagamento della quota di prezzo per cui la Finanziaria accetta di intervenire si intende avvenuto con l’accettazione della relativa proposta dell’Acquirente da parte della Finanziaria: per il residuo l’Acquirente è in ogni caso obbligato a versare al Venditore la parte di prezzo prezzo non finanziato dalla Finanziaria.

3.8 L’Acquirente è obbligato a far pervenire tempestivamente al Venditore i documenti necessari per la trascrizione del passaggio di proprietà al PRA dell’autoveicolo, se tale adempimento è stato assunto dal Venditore nella proposta di vendita.

3.9 Ricevuto il saldo, il Venditore provvede alla consegna del veicolo nei tempi tecnici necessari; resta fermo quanto disposto dall’art. 2.2

Art. 4 Condizioni di Garanzia

4.1 Il Venditore garantisce, esclusivamente all’acquirente, la correttezza dell’informazione di conformità per la durata specificata nella Dichiarazione di Garanzia, dalla sua consegna all’acquirente, senza limiti di percorrenza; in caso di cessione del veicolo a terzi durante il periodo di Garanzia, cessa ogni obbligazione di Garanzia del Venditore.

4.2 In caso di difetti di conformità del bene compravenduto il Venditore provvederà ai rimedi opportuni, tenendo a proprio carico i costi derivanti dall’applicazione della Dichiarazione di Garanzia. Tutti i pezzi sostituiti con pezzi nuovi divengono automaticamente di proprietà del Venditore o Officina Convenzionata che esegue la sostituzione. Le riparazioni e le sostituzioni saranno eseguite entro tempi ragionevoli in modo da ridurre al massimo gli inconvenienti per l’Acquirente, secondo le indicazioni dello standard di riferimento, riportati nella Dichiarazione di Garanzia. La garanzia legale relativa ai pezzi sostituiti, o riparati, nel periodo di garanzia termina allo scadere della garanzia legale riconosciuta per legge al bene oggetto della compravendita secondo quanto disposto dalla Circolare interpretati-va del Ministero per le Attività Produttive – Direzione generale per l’Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori, intitolata ‘Nota esplicativa al Decreto Legislativo n. 24 del 24.02.2002’.

4.3 L’auto usata, per sua natura è soggetta a interventi di manutenzione straordinaria, dovuti all’uso pregresso, per cui il veicolo, pur conforme al contratto, può richiedere interventi d’Officina diversi da quanto previsto nello standard, nel corso del periodo di Garanzia legale, non prevedibili con la Diligenza Professionale. L’Acquirente prende atto che il Venditore non ha concesso alcuna Garanzia Conven-zionale Ulteriore, e che può sottoscrivere una specifica Garanzia Convenzionale con For Dealer S.r.l., poiché è disponibile la documentazione di conformità del veicolo a norma UNC DOC 01. Le condizioni di tale Garanzia Convenzionale, se sottoscritta, non limitano in alcun modo i diritti del Consumatore, come definiti dal Codice del Consumo, e sono contenute nella Dichiarazione di Garanzia, in conformi-tà all’articolo 128 del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo).

4.4 Gli impegni di garanzia del Venditore non sono applicabili, quando:

a) il difetto di conformità si è manifestato dopo la scadenza della Garanzia Legale, specificata nella Dichiarazione di Garanzia.

b) l’Acquirente non ha denunziato al Venditore, od al suo Delegato per il post vendita, il difetto di conformità entro due mesi dalla scoperta.

c) l’Acquirente ha utilizzato il bene o parti dello stesso in modo diverso dall’uso normale cui sono destinati, ad esempio in gare sportive.

d) le riparazioni e la manutenzione ordinaria non siano eseguite da Officina Convenzionata o comunque indicata dal Venditore o dal Delegato per la Garanzia.

e) l’Acquirente non ha rispettato le prescrizioni tecniche (scadenze chilometriche e/o temporali, tipo e modalità dei controlli) riguardanti l’uso, la manutenzione e l’assistenza dell’autoveicolo prescritte dal Costruttore.

f) in caso di interventi e modifiche effettuati sul bene eseguiti in proprio o da terzi su incarico dell’Acquirente.

g) il vizio è imputabile alla negligenza di terzi come, ad esempio, rifornimento di carburante inquinato da acqua o altre impurità, rabbocco di lubrificante con prodotti di specifica non conforme alle prescrizioni della Casa Automobilistica.

h) il difetto è da ricondurre all’installazione nel veicolo di impianti After Market, ovvero di impianti che richiedono integrazioni con sottosistemi funzionali del veicolo (es. autoradio, impianti per l’alimen-tazione a gas/gpl, sistemi di antifurto), quando detta installazione non sia stata preventivamente autorizzata per iscritto dal Venditore.

4.5 Sono esclusi dalla garanzia i vizi, difetti e danni derivanti da eventi naturali o atmosferici.

4.6 Non potranno essere considerati difetti di conformità migliorie o modifiche al prodotto introdotte dal produttore dopo la data di prima immatricolazione, ad eccezione del caso in cui tali modifiche siano state rese pubbliche al di fuori dell’organizzazione del Produttore, in modo conoscibile dalla Diligenza Professionale del Venditore, e che tale circostanza non sia stata comunicata all’acquirente.

4.7 Restano fermi ed impregiudicati i diritti dell’Acquirente contemplati dall’art. 130 del Codice del Consumo di cui al D.lgs 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni.

Art. 5 Diritto di recesso

5.1 Per le vendite concluse fuori dai locali commerciali del Venditore, l’Acquirente ha diritto di recedere dal contratto, senza alcuna penalità e senza onere di specificarne il motivo, entro il termine di quattordici giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto. Il recesso ora detto può essere esercitato esclusivamente con l’invio alla sede del Venditore di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione di recesso può essere inviata entro il termine ora detto anche tramite telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che detta comunicazione sia successiva-mente confermata dall’acquirente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive. La raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata entro il termine ora detto all’ufficio postale accettante.

Art. 6 Veicoli usati

6.1 Quando è prevista la cessione di un veicolo usato (per brevità, anche solo bene usato) l’Acquirente fornisce prima della consegna del veicolo nuovo tutti i documenti necessari al trasferimento di proprietà di quello usato, e sottoscrive gli atti ed i documenti necessari per il suo trasferimento. Il costo dei relativi atti è a carico dell’Acquirente. Quando il bene usato è intestato a persona diversa dall’acquirente, questi dichiara e garantisce di avere ricevuto dall’intestatario prima del presente contratto un mandato sufficiente a legittimarlo a disporre del bene usato ed a fornire ogni attestazione necessaria ed opportuna relativa ad esso.

6.2 L’Acquirente dichiara e garantisce inoltre che:

a) il bene usato è regolarmente immatricolato, iscritto al PRA, fornito delle attestazioni positive relative alle revisioni periodiche ed al pagamento della tassa di proprietà;

b) il bene usato è libero da ipoteche, pegni, privilegi, vincoli o gravami di qualsiasi genere, anche fiscale;

c) la descrizione del bene usato e tutte le dichiarazioni ulteriori contenute nel modulo intitolato Scheda valutazione veicolo / motoveicolo usato e sottoscritto dall’acquirente sono interamente veritiere;

d) il bene usato non ha mai subito incidenti tali da modificarne le condizioni normali o comunque da pregiudicarne la sicurezza;

e) non vi sono circostanze non segnalate dall’acquirente che possano incidere in modo rilevante sulla valutazione del bene usato.

6.3 Quando le dichiarazioni e garanzie ora dette non corrispondono a verità, il Venditore può rifiutare di ritirare il bene usato o, a sua scelta, può esigere l’immediato adeguamento della situazione alle medesime dichiarazioni e garanzie.

6.4 Il bene usato deve essere depositato presso il Venditore, al più tardi, alla consegna dell’autoveicolo / motoveicolo oggetto della compravendita.

6.5 Quando il Venditore consente all’acquirente di trattenere il suo bene usato fino alla consegna dell’ autoveicolo oggetto della Vendita, il Venditore si riserva di verificare che le condizioni dell’usato siano le medesime risultanti dalla Scheda di valutazione veicolo / motoveicolo usato compilata all’atto della sottoscrizione del contratto. In caso di peggioramento delle condizioni del bene usato non dovute alla normale usura, il valore concordato è ridotto proporzionalmente e l’Acquirente verserà in contanti la differenza. Quando il peggioramento è di rilevante entità, tale da comportare un valore di ripristino documentato uguale o superiore al 12,5% del valore di permuta, il Venditore può non ritirare il bene usato; l’acquirente potrà regolare il valore della permuta con altri mezzi o recedere dal contratto senza penalità.

Art. 7 Miscellanea

7.1 Il contratto di compravendita che non preveda né la cessione di un bene usato dall’acquirente al Venditore né l’intervento della Finanziaria è concluso con la sottoscrizione del contratto. Il contratto di vendita che non preveda la cessione di un bene usato dall’acquirente al Venditore ma preveda l’intervento della Finanziaria è concluso con la sottoscrizione del contratto, ma è sottoposto ad una condizione sospensiva costituita dall’accettazione, da parte della Finanziaria, della relativa proposta di contratto indirizzata dall’acquirente alla Società. Il Venditore è obbligato a non porre all’incasso gli eventuali assegni rilasciati dall’acquirente se non dopo il verificarsi della condizione sospensiva ora detta. La Finanziaria effettua i pagamenti dovuti al Venditore solo quando questi ha consegnato all’acquirente il bene oggetto della compravendita, documentato dal verbale di consegna, debitamente controfirmato dall’acquirente, ed ha inoltre ha consegnato la relativa fattura all’acquirente. Il contratto di compravendita che preveda come modalità di pagamento anche la cessione in permuta al Venditore di un bene usato si conclude soltanto quando si verifica il primo in ordine cronologico dei due seguenti fatti alternativi: (i) il Venditore ha comunicato all’acquirente la propria accettazione della proposta di valutazione dell’usato, oppure (ii) entro 5 giorni dalla data della proposta ora detta il Venditore non abbia comunicato all’acquirente di rifiutarla. In caso di rifiuto entro i 5 giorni, l’Acquirente potrà a sua scelta risolvere il contratto ed il Venditore restituirà la caparra; in alternativa, le parti potranno rinegoziare un nuovo contratto senza permuta. Quando la compravendita di un autoveicolo con permuta di un bene usato è accompagnata da una richiesta di finanziamento il contratto è comunque sottoposto alla condizione sospensiva prevista dal capoverso precedente.

7.2 Il contratto può essere modificato esclusivamente con patti scritti e sottoscritti da Acquirente e Venditore.

Art. 8 Foro competente

Per ogni controversia dovesse sorgere tra Acquirente e Venditore in ordine alla validità, all’interpretazione, all’esecuzione o alla risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro dell’Acquirente, salvo diverso e specifico accordo scritto tra le parti.

Art. 9 Responsabilità

A partire dal momento della consegna del veicolo all’acquirente, quest’ultimo risponderà dei danni a cose o persone derivanti dalla circolazione, detenzione ed intestazione del veicolo. L’acquirente, accettando le presenti condizioni di contratto, solleva il venditore del veicolo da ogni pretesa di terzi (compresi Enti afferenti alla Pubblica Amministrazione) derivante da disposizioni civilistiche, fiscali e tributarie in vigore.