Il nuovo bollo
Auto
nuove : tutte le regole per il primo bollo
Revisione
: chi deve farla e quando
Bollino
blu obbligatorio
Le regole per il nuovo bollo
|
TIPO DEL VEICOLO
|
Valore del Kw espresso in euro |
Valore annuo del Cv espresso in euro 1cv=0,736 Kw |
|
Per pagamenti effettuati per l'intero anno solare |
Per pagamenti frazionati |
Per pagamenti effettuati per l'intero anno solare |
Per pagamenti frazionati |
|
1.Autovetture
Euro 0 fino a 100 Kw o 136 Cv |
3,00 |
3,09 |
2,21 |
2,27 |
|
Euro 0 oltre 100 Kw o 136 Cv per ogni Kw/Cv aggiuntivo |
4,50 |
4,59 |
3,31 |
3,78 |
|
Euro 1 fino a 100 Kw o 136 Cv |
2,90 |
2,99 |
2,13 |
2,20 |
|
Euro 1 oltre 100 Kw o 136 Cv per ogni Kw/Cv aggiuntivo |
4,35 |
4,48 |
3,20 |
3,30 |
|
Euro 2 fino a 100 Kw o 136 Cv |
2,80 |
2,88 |
2,06 |
2,12 |
|
Euro 2 oltre 100 Kw o 136 Cv per ogni Kw/Cv aggiuntivo |
4,20 |
4,33 |
3,09 |
3,19 |
|
Euro 3 fino a 100 Kw o 136 Cv |
2,70 |
2,78 |
1,99 |
2,05 |
|
Euro 3 oltre 100 Kw o 136 Cv per ogni Kw/Cv aggiuntivo |
4,05 |
4,17 |
2,98 |
3,07 |
|
Euro 4 e euro 5 fino a 100 Kw o 136 Cv |
2,58 |
2,66 |
1,90 |
1,96 |
|
Euro 4 e euro 5 oltre 100 Kw o 136 Cv per ogni Kw/Cv
aggiuntivo |
3,87 |
3,99 |
2,85 |
2,94 |
|
2.Autobus |
2,94 |
3,03 |
2,16 |
2,23 |
|
3.Autoveicoli speciali |
0,43 |
0,44 |
0,32 |
0,32 |
Novità:
in seguito a recenti interventi normativi, con decorrenza dal 1°
gennaio 2009, il contribuente che perda il possesso del proprio
veicolo per furto o rottamazione, nel periodo in cui la tassa
automobilistica è in corso di validità, avrà la possibilità di
richiedere il rimborso della quota parte di tassa già regolarmente
versata o la compensazione sulla tassa da versare per la proprietà
di un altro veicolo che venga acquistato.
Perchè si
abbia rimborso o compensazione, occorre che il contribuente non
abbia goduto del mezzo per almeno un quadrimestre compiuto. Così, ad
esempio, se il bollo scade a dicembre del 2009 e la rottamazione
interviene nel giugno del 2009, il contribuente potrà richiedere il
rimborso di quanto versato da luglio a dicembre, avendo riguardo a
conteggiare solo i mesi interi. Così si ottiene un rimborso o una
compensazione proporzionale al numero di mesi di mancato possesso
del veicolo di proprietà. La compensazione, inoltre, può essere
domandata unicamente nel caso in cui, in seguito alla perdita di
possesso del veicolo, si verifichi una nuova immatricolazione (per
un veicolo nuovo di fabbrica) o l'acquisto di un veicolo usato già
immatricolato entro un quadrimestre dall'intervenuto furto o
rottamazione. Per cui, se il contribuente subisce il furto del
veicolo a marzo del 2009 e ne acquista uno nuovo ad ottobre del
2009, non potrà richiedere la compensazione sul bollo da pagare per
quest'ultimo, ma gli resterà la possibilità di ottenere un rimborso.
La compensazione può essere richiesta unicamente dal contribuente
che abbia subito la perdita di possesso. Essa non opera tra soggetti
diversi, pur se legati da vincolo di parentela o conviventi.
Si segnala
che, per necessità di adeguamenti tecnici dell'archivio informatico
che dovrebbero concludersi entro l'anno, le richieste
di compensazione non possono essere accolte e gestite. Quindi,
l'amministrazione regionale, per il momento, è in grado di
corrispondere unicamente i rimborsi.
Per il
RIMBORSO basta compilare il
modulo relativo, disponibile sul sito internet della Regione e
spedirlo o presentarlo agli uffici della Regione.
RADIAZIONE
è la cancellazione di un veicolo dai registri del PRA (Pubblico
Registro Automobilistico). La radiazione può essere disposta per
rottamazione (detta anche demolizione), esportazione all’estero del
veicolo oppure d’ufficio.
La legge prevede che l’obbligo di corrispondere la tassa
automobilistica cessi con la cancellazione dei veicoli dal PRA.
Questa disposizione va letta insieme a quanto stabilito in tema di
modalità di pagamento della tassa: per le autovetture, in
particolare, la tassa automobilistica va corrisposta in un'unica
soluzione per periodi fissi annuali decorrenti dal 1° gennaio, 1°
maggio e 1° settembre.
Escluso il
caso della rottamazione, se la radiazione d'ufficio o l'esportazione
all'estero del veicolo intervengono durante un anno d’imposta già
coperto da pagamento, la tassa resta dovuta per l’intero anno. In
quest’ipotesi non è ammesso alcun frazionamento nel pagamento del
bollo. Esempio: veicolo con scadenza del bollo ad agosto 2010,
validità dodici mesi, viene radiato nel febbraio del 2010, la tassa
automobilistica per il periodo settembre 2009-agosto 2010 resta
dovuta per l’intero.
Torna
all'indice
Auto
nuove : tutte le regole per il primo bollo
Quando
si acquista un'auto nuova, il primo adempimento burocratico
successivo all'immatricolazione è il pagamento del primo bollo.
Le regole che disciplinano il versamento non sono facili.
Riepiloghiamole.
Quando
si paga
Il
versamento va eseguito entro la fine del mese d'immatricolazione.
Se, però, l'auto è stata immatricolata negli ultimi dieci giorni
del mese, c'è tempo sino alla fine del mese successivo. In ogni
caso, il mese di immatricolazione deve essere pagato per intero
(anche nel caso limite dell'immatricolazione avvenuta l'ultimo
giorno del mese). In
entrambi i casi, se il termine del
pagamento cade in un giorno festivo, slitta al primo giorno
lavorativo seguente. La data di immatricolazione si
rileva dalla carta di circolazione o, in mancanza, dal foglio di
via rilasciato dalla Motorizzazione civile.
Per
quanto tempo
Il
primo versamento, contrariamente a quelli successivi, non può
quasi mai coprire un anno esatto. Occorre pagare per un numero di
mesi superiori a otto, non superiore a dodici e tale da
raccordarsi a una delle tre scadenze fisse: aprile, agosto o
dicembre. Attenzione: nel conto dei mesi bisogna sempre
comprendere il mese d'immatricolazione.
La
scadenza del primo bollo è variabile a seconda di tre elementi:
-
data di immatricolazione
- tipo di veicolo
- potenza
1.
autovetture a benzina, benzina + GPL, benzina + metano, "ecodiesel",
tutte di fascia alta da 36 KW in poi il pagamento deve essere
effettuato per un periodo superiore a 8 mesi e fino alla
scadenza di aprile, agosto e dicembre immediatamente successivi agli
8 mesi predetti;
2.
autovetture a benzina, benzina + GPL, benzina + metano, "ecodiesel",
tutte di fascia bassa fino a 35 KW, motoveicoli il pagamento
deve essere effettuato per un periodo superiore a 6 mesi e
fino alla scadenza di gennaio o luglio immediatamente successiva
ai 6 mesi predetti;
Tabella
riepilogativa per auto e motoveicoli immatricolati nell'anno 2003
SCADENZE
PER ACQUISTO AUTO NUOVA E MOTOVEICOLI
|
MESE
DI
IMMATRICOLAZIONE
|
AUTO
FINO A 35 KW E MOTOVEICOLI
|
AUTO
OLTRE 35 KW
|
|
GENNAIO
|
LUGLIO 2009
|
DICEMBRE 2009
|
|
FEBBRAIO
MARZO APRILE
|
GENNAIO
2010
|
DICEMBRE 2009
|
|
MAGGIO
GIUGNO LUGLIO
|
GENNAIO 2010
|
APRILE 2010
|
|
AGOSTO
|
LUGLIO 2010
|
APRILE 2010
|
|
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE DICEMBRE
|
LUGLIO 2010
|
AGOSTO 2010
|
Chi
deve pagare
Sono
tenuti a pagare la tassa alla Regione di residenza tutti coloro
che risultano essere proprietari del veicolo in quanto iscritti
come tali nel pubblico registro automobilistico.
Il
bollo auto, nato come "tassa di circolazione", dovuto
cioè per il fatto di circolare con veicoli su strade e aree
pubbliche, a partire dall'1 gennaio 1983, ha preso il nome di
"tassa di possesso".
Si
ricorda, quindi, che cessa anche l'obbligo di esposizione ed
esibizione della ricevuta di pagamento a richiesta degli organi di
controllo durante la circolazione su strade pubbliche, ad
eccezione dei ciclomotori per i quali la tassa continua ad essere
di circolazione.
Resta,
comunque, l'obbligo di conservare la ricevuta di pagamento per
l'intero anno solare in corso e per i tre successivi (es: per
versamenti in scadenza nel 2002 la ricevuta va conservata fino al
31/12/2005).
Quanto
si versa
Si
premette che il numero dei KW o dei CV si arrotonda sempre
all'unità per difetto: (ad es. 55,89 = 55).
1.
pagamento annuale autovettura: € 2,84 per ogni KW;
2.
pagamento inferiore a 12 mesi autovettura: € 2,93 per ogni KW.
L'importo così ottenuto si divide per 12 e si moltiplica per il
numero dei mesi da considerare (sui versamenti che coprono meno di un anno c'è una
sovrattassa del 3%);
3.
pagamento annuale autovettura con libretto di circolazione
rilasciato prima degli anni 1982/83: la potenza non è espressa in
KW ma in CV: € 2,09 per ogni CV;
Il
pagamento può essere effettuato:
-
Presso
le Delegazioni
ACI;
-
Presso
le agenzie di pratiche auto;
-
Presso
i tabaccai compilando le apposite schede distinte
Attenzione:
non si possono più utilizzare per il versamento delle tasse
automobilistiche i moduli del libretto fiscale (LIF). Questi ultimi,
infatti, riportano un numero di conto corrente non più aperto.
Torna
all'indice
Revisione
: chi deve farla e quando
|
CHI |
-Tutti i veicoli immatricolati per la prima volta entro
l'anno 2005;
-Tutti
i veicoli già revisionati (art.80 CDS) nell'anno 2007 |
|
QUANDO |
-Per
la prima volta: entro il mese corrispondente alla data di
rilascio della carta di circolazione;
-Revisioni
successive: entro il mese corrispondente alla data dell'ultima
revisione. |
Per i seguenti autoveicoli:
-Autovetture ad uso privato -Autoveicoli ad uso promiscuo -Autocaravan di massa complessiva non superiore a 3,5t -Autocarri, autoveicoli ad uso speciale e per trasporti specifici di massa complessiva non superiore a 3,5t
Torna
all'indice
Bollino
blu obbligatorio
La Regione Veneto, nell'ambito del Piano Regionale di
Tutela e Risanamento dell'Atmosfera approvato l'11/11/2004, ha
predisposto una serie di azioni per il contenimento
dell'inquinamento atmosferico.
Tra i vari provvedimenti è previsto l'obbligo del cosiddetto
"bollino blu" comprovante l'avvenuto controllo e la regolazione
dei gas di scarico dei veicoli entro i limiti di legge.
Secondo quanto previsto dalla L.R. n. 12 del 30 giugno
2006, dal 1° gennaio 2007 in tutto il territorio regionale, è
vietata la circolazione dei veicoli a motore sprovvisti del
bollino blu comprovante la verifica delle emissioni dei gas di
scarico.
Obblighi
Per circolare nell'intero territorio regionale tutti i
veicoli a motore (esclusi ciclomotori, motocicli, macchine
agricole, macchine operatrici e veicoli appartenenti alla
categoria delle autovetture registrate come storiche) di proprietà
di persone o enti aventi residenza o sede legale nella Regione
Veneto, devono essere muniti del bollino blu.
I veicoli a motore immatricolati dopo l'1 luglio 2004 sono
soggetti all'obbligo del bollino contestualmente alla prima
revisione.
Validità
La documentazione che attesta il rispetto dei limiti delle
emissioni inquinanti ha validità:
-
6 mesi per i veicoli immatricolati prima del 1988;
-
12 mesi per i veicoli immatricolati a partire dall'1
gennaio 1988, compresi i veicoli di proprietà di persone o
enti aventi residenza o sede legale nella Regione Veneto
immatricolati dopo l'1 luglio 2004 (a partire dalla prima
revisione).
Il bollino blu è valido su tutto il territorio nazionale.
Costi
-
Euro 13,00 (IVA inclusa) per veicoli con singola
alimentazione;
-
Euro 18,00 (IVA inclusa) per veicoli con doppia
alimentazione.
Il costo comprende:
-
-
rilascio del bollino e del certificato relativo
all'analisi;
-
gestione e archiviazione della seconda e terza copia
dei certificati emessi.
Sanzione amministrativa
Chiunque circoli nel territorio regionale con un veicolo a
motore soggetto alla verifica delle emissioni dei gas di scarico
privo del bollino blu è soggetto alla sanzione amministrativa di
€ 78,00.
Torna
all'indice
|