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Il nuovo bollo

Auto nuove : tutte le regole per il primo bollo

Revisione : chi deve farla e quando

Bollino blu obbligatorio

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le regole per il nuovo bollo

TIPO DEL VEICOLO

Valore del Kw espresso in euro

Valore annuo del Cv espresso in euro 1cv=0,736 Kw

Per pagamenti effettuati per l'intero anno solare

Per pagamenti frazionati

Per pagamenti effettuati per l'intero anno solare

Per pagamenti frazionati

1.Autovetture
Euro 0 fino a 100 Kw o 136 Cv

3,00

3,09

2,21

2,27

Euro 0 oltre 100 Kw o 136 Cv per ogni Kw/Cv aggiuntivo

4,50

4,59

3,31

3,78

Euro 1 fino a 100 Kw o 136 Cv

2,90

2,99

2,13

2,20

Euro 1 oltre 100 Kw o 136 Cv per ogni Kw/Cv aggiuntivo

4,35

4,48

3,20

3,30

Euro 2 fino a 100 Kw o 136 Cv

2,80

2,88

2,06

2,12

Euro 2 oltre 100 Kw o 136 Cv per ogni Kw/Cv aggiuntivo

4,20

4,33

3,09

3,19

Euro 3 fino a 100 Kw o 136 Cv

2,70

2,78

1,99

2,05

Euro 3 oltre 100 Kw o 136 Cv per ogni Kw/Cv aggiuntivo

4,05

4,17

2,98

3,07

Euro 4 e euro 5 fino a 100 Kw o 136 Cv

2,58

2,66

1,90

1,96

Euro 4 e euro 5 oltre 100 Kw o 136 Cv per ogni Kw/Cv aggiuntivo

3,87

3,99

2,85

2,94

2.Autobus

2,94

3,03

2,16

2,23

3.Autoveicoli speciali

0,43

0,44

0,32

0,32

Novità: in seguito a recenti interventi normativi, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, il contribuente che perda il possesso del proprio veicolo per furto o rottamazione, nel periodo in cui la tassa automobilistica è in corso di validità, avrà la possibilità di richiedere il rimborso della quota parte di tassa già regolarmente versata o la compensazione sulla tassa da versare per la proprietà di un altro veicolo che venga acquistato.

Perchè si abbia rimborso o compensazione, occorre che il contribuente non abbia goduto del mezzo per almeno un quadrimestre compiuto. Così, ad esempio, se il bollo scade a dicembre del 2009 e la rottamazione interviene nel giugno del 2009, il contribuente potrà richiedere il rimborso di quanto versato da luglio a dicembre, avendo riguardo a conteggiare solo i mesi interi. Così si ottiene un rimborso o una compensazione proporzionale al numero di mesi di mancato possesso del veicolo di proprietà. La compensazione, inoltre, può essere domandata unicamente nel caso in cui, in seguito alla perdita di possesso del veicolo, si verifichi una nuova immatricolazione (per un veicolo nuovo di fabbrica) o l'acquisto di un veicolo usato già immatricolato entro un quadrimestre dall'intervenuto furto o rottamazione. Per cui, se il contribuente subisce il furto del veicolo a marzo del 2009 e ne acquista uno nuovo ad ottobre del 2009, non potrà richiedere la compensazione sul bollo da pagare per quest'ultimo, ma gli resterà la possibilità di ottenere un rimborso. La compensazione può essere richiesta unicamente dal contribuente che abbia subito la perdita di possesso. Essa non opera tra soggetti diversi, pur se legati da vincolo di parentela o conviventi.

Si segnala che, per necessità di adeguamenti tecnici dell'archivio informatico che dovrebbero concludersi entro l'anno, le richieste di compensazione non possono essere accolte e gestite. Quindi, l'amministrazione regionale, per il momento, è in grado di corrispondere unicamente i rimborsi.

Per il RIMBORSO basta compilare il modulo relativo, disponibile sul sito internet della Regione e spedirlo o presentarlo agli uffici della Regione.

RADIAZIONE è la cancellazione di un veicolo dai registri del PRA (Pubblico Registro Automobilistico). La radiazione può essere disposta per rottamazione (detta anche demolizione), esportazione all’estero del veicolo oppure d’ufficio.
La legge prevede che l’obbligo di corrispondere la tassa automobilistica cessi con la cancellazione dei veicoli dal PRA. Questa disposizione va letta insieme a quanto stabilito in tema di modalità di pagamento della tassa: per le autovetture, in particolare, la tassa automobilistica va corrisposta in un'unica soluzione per periodi fissi annuali decorrenti dal 1° gennaio, 1° maggio e 1° settembre.

Escluso il caso della rottamazione, se la radiazione d'ufficio o l'esportazione all'estero del veicolo intervengono durante un anno d’imposta già coperto da pagamento, la tassa resta dovuta per l’intero anno. In quest’ipotesi non è ammesso alcun frazionamento nel pagamento del bollo. Esempio: veicolo con scadenza del bollo ad agosto 2010, validità dodici mesi, viene radiato nel febbraio del 2010, la tassa automobilistica per il periodo settembre 2009-agosto 2010 resta dovuta per l’intero.

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Auto nuove : tutte le regole per il primo bollo

Quando si acquista un'auto nuova, il primo adempimento burocratico successivo all'immatricolazione è il pagamento del primo bollo. Le regole che disciplinano il versamento non sono facili. Riepiloghiamole.

Quando si paga

Il versamento va eseguito entro la fine del mese d'immatricolazione. Se, però, l'auto è stata immatricolata negli ultimi dieci giorni del mese, c'è tempo sino alla fine del mese successivo. In ogni caso, il mese di immatricolazione deve essere pagato per intero (anche nel caso limite dell'immatricolazione avvenuta l'ultimo giorno del mese). In entrambi i casi, se il termine del pagamento cade in un giorno festivo, slitta al primo giorno lavorativo seguente. La data di immatricolazione si rileva dalla carta di circolazione o, in mancanza, dal foglio di via rilasciato dalla Motorizzazione civile. 

Per quanto tempo

Il primo versamento, contrariamente a quelli successivi, non può quasi mai coprire un anno esatto. Occorre pagare per un numero di mesi superiori a otto, non superiore a dodici e tale da raccordarsi a una delle tre scadenze fisse: aprile, agosto o dicembre. Attenzione: nel conto dei mesi bisogna sempre comprendere il mese d'immatricolazione.

La scadenza del primo bollo è variabile a seconda di tre elementi:

- data di immatricolazione

- tipo di veicolo

- potenza

1. autovetture a benzina, benzina + GPL, benzina + metano, "ecodiesel", tutte di fascia alta da 36 KW in poi il pagamento deve essere effettuato per un periodo superiore a 8 mesi e fino alla scadenza di aprile, agosto e dicembre immediatamente successivi agli 8 mesi predetti;

2. autovetture a benzina, benzina + GPL, benzina + metano, "ecodiesel",  tutte di fascia bassa fino a 35 KW, motoveicoli il pagamento deve essere effettuato per un periodo superiore a 6 mesi e fino alla scadenza di gennaio o luglio immediatamente successiva ai 6 mesi predetti;

Tabella riepilogativa per auto e motoveicoli immatricolati nell'anno 2003

SCADENZE PER ACQUISTO AUTO NUOVA E MOTOVEICOLI

MESE DI
IMMATRICOLAZIONE

 AUTO FINO A 35 KW E  MOTOVEICOLI

AUTO OLTRE 35 KW         

GENNAIO

LUGLIO 2009

DICEMBRE 2009

FEBBRAIO MARZO APRILE

GENNAIO 2010

DICEMBRE 2009

MAGGIO GIUGNO LUGLIO

GENNAIO 2010

APRILE 2010

AGOSTO

LUGLIO 2010

APRILE 2010

SETTEMBRE OTTOBRE
NOVEMBRE DICEMBRE

LUGLIO 2010

AGOSTO 2010

Chi deve pagare

 Sono tenuti a pagare la tassa alla Regione di residenza tutti coloro che risultano essere proprietari del veicolo in quanto iscritti come tali nel pubblico registro automobilistico.

Il bollo auto, nato come "tassa di circolazione", dovuto cioè per il fatto di circolare con veicoli su strade e aree pubbliche, a partire dall'1 gennaio 1983, ha preso il nome di "tassa di possesso".

Si ricorda, quindi, che cessa anche l'obbligo di esposizione ed esibizione della ricevuta di pagamento a richiesta degli organi di controllo durante la circolazione su strade pubbliche, ad eccezione dei ciclomotori per i quali la tassa continua ad essere di circolazione.

Resta, comunque, l'obbligo di conservare la ricevuta di pagamento per l'intero anno solare in corso e per i tre successivi (es: per versamenti in scadenza nel 2002 la ricevuta va conservata fino al 31/12/2005).

 

Quanto si versa

Si premette che il numero dei KW o dei CV si arrotonda sempre all'unità per difetto: (ad es. 55,89 = 55).

1. pagamento annuale autovettura: € 2,84 per ogni KW;

2. pagamento inferiore a 12 mesi autovettura: € 2,93 per ogni KW. L'importo così ottenuto si divide per 12 e si moltiplica per il numero dei mesi da considerare (sui versamenti che coprono meno di un anno c'è una sovrattassa del 3%);

3. pagamento annuale autovettura con libretto di circolazione rilasciato prima degli anni 1982/83: la potenza non è espressa in KW ma in CV: € 2,09 per ogni CV;

Il pagamento può essere effettuato:

  • Presso le Delegazioni ACI;

  • Presso le agenzie di pratiche auto;

  • Presso i tabaccai compilando le apposite schede distinte

  • Presso gli uffici postali

Attenzione: non si possono più utilizzare per il versamento delle tasse automobilistiche i moduli del libretto fiscale (LIF). Questi ultimi, infatti, riportano un numero di conto corrente non più aperto.  

 

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Revisione : chi deve farla e quando

CHI

-Tutti i veicoli immatricolati per la prima volta entro l'anno 2005;

-Tutti i veicoli già revisionati (art.80 CDS) nell'anno 2007

QUANDO

-Per la prima volta: entro il mese corrispondente alla data di rilascio della carta di circolazione;

-Revisioni successive: entro il mese corrispondente alla data dell'ultima revisione.

Per i seguenti autoveicoli:

-Autovetture ad uso privato
-Autoveicoli ad uso promiscuo
-Autocaravan di massa complessiva non superiore a 3,5t
-Autocarri, autoveicoli ad uso speciale e per trasporti specifici di massa complessiva non superiore a 3,5t

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Bollino blu obbligatorio

La Regione Veneto, nell'ambito del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera  approvato l'11/11/2004, ha predisposto una serie di azioni per il contenimento dell'inquinamento atmosferico.
Tra i vari provvedimenti è previsto l'obbligo del cosiddetto "bollino blu" comprovante l'avvenuto controllo e la regolazione dei gas di scarico dei veicoli entro i limiti di legge.

Secondo quanto previsto dalla L.R. n. 12 del 30 giugno 2006, dal 1° gennaio 2007 in tutto il territorio regionale, è vietata la circolazione dei veicoli a motore sprovvisti del bollino blu comprovante la verifica delle emissioni dei gas di scarico.

Obblighi

Per circolare nell'intero territorio regionale tutti i veicoli a motore (esclusi ciclomotori, motocicli, macchine agricole, macchine operatrici e veicoli appartenenti alla categoria delle autovetture registrate come storiche) di proprietà di persone o enti aventi residenza o sede legale nella Regione Veneto, devono essere muniti del bollino blu.
I veicoli a motore immatricolati dopo l'1 luglio 2004 sono soggetti all'obbligo del bollino contestualmente alla prima revisione.

Validità

La documentazione che attesta il rispetto dei limiti delle emissioni inquinanti ha validità:

  • 6 mesi per i veicoli immatricolati prima del 1988;

  • 12 mesi per i veicoli immatricolati a partire dall'1 gennaio 1988, compresi i veicoli di proprietà di persone o enti aventi residenza o sede legale nella Regione Veneto immatricolati dopo l'1 luglio 2004 (a partire dalla prima revisione).


Il bollino blu è valido su tutto il territorio nazionale.

Costi

  • Euro 13,00 (IVA inclusa) per veicoli con singola alimentazione;

  • Euro 18,00 (IVA inclusa) per veicoli con doppia alimentazione.
     

Il costo comprende:

  • analisi dei gas;

  • rilascio del bollino e del certificato relativo all'analisi;

  • gestione e archiviazione della seconda e terza copia dei certificati emessi.
     

Sanzione amministrativa

Chiunque circoli nel territorio regionale con un veicolo a motore soggetto alla verifica delle emissioni dei gas di scarico privo del bollino blu è soggetto alla sanzione amministrativa di € 78,00.

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info@internazionaleauto.com

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Via IV Novembre, 14 - 35010
Busa di Vigonza (PD)
Tel. : 049/629173

Fax: 049/8933881


 

 

 

 

 

 

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